Grazie a un accordo di reciprocità tra Regno Unito e Italia, le operazioni effettuate con soggetti britannici a partire dal 1° gennaio 2021 rientrano nell’ambito dell’articolo 38-ter del DPR 633/1972, che regola i rimborsi IVA per i Paesi terzi in condizioni di reciprocità.
La risoluzione n. 22/E del 2 maggio 2024 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in virtù dell’accordo firmato il 7 febbraio 2024, i rimborsi IVA sono riconosciuti in modo retroattivo dal 1° gennaio 2021 per le operazioni tra Italia e Regno Unito.
Cosa cambia dopo la Brexit?
Il Regno Unito è uscito ufficialmente dall’Unione Europea il 1° febbraio 2020, ma durante il periodo transitorio terminato il 31 dicembre 2020, ha continuato a essere trattato come Stato membro per finalità doganali, IVA e accise.
Durante questo periodo, si applicava l’articolo 38-bis2 per i rimborsi IVA agli operatori britannici. Dal 1° gennaio 2021, con la fine del periodo transitorio, il Regno Unito è a tutti gli effetti un Paese terzo e quindi è stato necessario definire nuove regole per la gestione dell’IVA tra i due Stati.
L’accordo di reciprocità
Con uno scambio di Note verbali, i governi italiano e britannico hanno stabilito che esistono le condizioni giuridiche per garantire reciprocità nel rimborso dell’IVA. Questo significa che:
- Gli operatori italiani possono richiedere il rimborso IVA per gli acquisti effettuati nel Regno Unito secondo le norme britanniche.
- Gli operatori britannici possono richiedere il rimborso dell’IVA italiana, in base all’articolo 38-ter e alle modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° aprile 2010.
L’accordo conferma la continuità nell’erogazione dei rimborsi e assicura un quadro normativo stabile per le imprese operanti tra i due Paesi.
