“Mi sono trasferito nel Regno Unito per lavoro e sono cittadino italiano. Posso acquistare un immobile in Italia usufruendo dei benefici fiscali “prima casa” anche se non ho intenzione di stabilire la mia residenza nel Comune dove si trova l’immobile?”
Questa e’ il quesito che il Tax Team di Cesca Accounting ha ricevuto di recente. Pubblichiamo larisposta perche’ pensiamo che possa essere di interesse per molti.
Per fornire una risposta completa sarebbe utile conoscere ulteriori dettagli, come ad esempio l’eventuale possesso di altri immobili in Italia o se si siano già usufruiti in passato dei benefici “prima casa”. Tuttavia, possiamo chiarire il quadro normativo generale per i cittadini italiani residenti all’estero.
Secondo quanto previsto dalla nota II-bis (comma 1, lettera a) della Tariffa Parte 1, Articolo 1 del DPR 131/1986, un cittadino italiano emigrato può effettivamente accedere ai benefici “prima casa” senza l’obbligo di trasferire la propria residenza nel Comune in cui si trova l’immobile, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
- Il trasferimento all’estero deve essere avvenuto per motivi di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale (non è necessario un contratto di lavoro subordinato). Inoltre, il trasferimento deve risultare già in essere al momento dell’acquisto dell’immobile.
- Il cittadino deve aver risieduto in Italia per almeno cinque anni, anche non continuativi, oppure avervi svolto attività lavorativa per un periodo equivalente, prima del trasferimento all’estero.
- L’immobile deve trovarsi nel Comune di nascita del contribuente oppure in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività lavorativa prima del trasferimento.
Oltre a questi requisiti principali, è necessario rispettare anche le condizioni delle lettere b) e c) della stessa norma:
- Non possedere altri diritti reali su immobili nel medesimo Comune.
- Non aver già usufruito in precedenza delle agevolazioni “prima casa” (oppure, nel caso, averle perse secondo le modalità previste dalla legge).
In sintesi, non è necessario stabilire la residenza nel Comune dove si acquista l’immobile, ma è fondamentale che sussistano tutte le condizioni appena elencate.
