Cosa ha detto davvero la Cassazione nella sentenza n. 30800/2024?

Quando si parla di redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero da cittadini italiani, si apre spesso una discussione complessa su dove vadano tassati quei redditi: nel Paese dove si lavora o in Italia?
Una recente ordinanza della Cassazione (n. 30800 del 2 dicembre 2024) ha fatto chiarezza su un punto cruciale: la residenza fiscale conta più del luogo in cui si lavora.
Il caso: lavoro negli USA, ma residenza in Italia
Un contribuente italiano lavorava negli Stati Uniti, dove ha percepito redditi da lavoro dipendente. Tuttavia, era ancora fiscalmente residente in Italia. Aveva infatti:
- presentato dichiarazione dei redditi in Italia,
- mantenuto l’iscrizione anagrafica in Italia.
L’Agenzia delle Entrate ha rettificato la sua dichiarazione, annullando il credito d’imposta per le tasse già pagate negli USA. Il contribuente ha contestato la rettifica, sostenendo che l’articolo 15 della Convenzione Italia–USA lo tutelasse da una doppia imposizione.
Cosa ha detto la Corte
La Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo un principio fondamentale:
“I redditi ovunque prodotti sono sempre tassati nel Paese in cui si ha la residenza fiscale.”
Anche se il lavoro viene svolto fisicamente all’estero, se il soggetto è residente in Italia, quei redditi sono imponibili anche in Italia. La tassazione nello Stato estero non esclude quella italiana — semmai, dà diritto alla detrazione per le imposte estere già pagate (art. 165 TUIR).
L’interpretazione dell’art. 15 della Convenzione
La disposizione della Convenzione contro la doppia imposizione Italia–USA, all’art. 15, stabilisce che:
- Le retribuzioni sono imponibili nel Paese in cui il lavoro è svolto (in questo caso, gli USA),
- Ma se il soggetto risiede fiscalmente in Italia, l’Italia può comunque tassare quel reddito.
La norma non esclude la doppia imponibilità: prevede una tassazione concorrente, e il meccanismo per evitare la doppia imposizione è la detrazione delle imposte già pagate all’estero, non l’esclusione.
Lezione per chi lavora all’estero
Questa sentenza ribadisce un concetto centrale nel diritto tributario internazionale:
Non conta solo dove lavori, ma soprattutto dove sei residente fiscalmente.
Se sei ancora formalmente residente in Italia, per il Fisco italiano devi dichiarare anche i redditi guadagnati all’estero.
E il fatto di aver pagato le tasse in un altro Paese non ti esonera da eventuali obblighi dichiarativi in Italia.
Occhio alla residenza fiscale
La sentenza non cambia le regole, ma le applica in modo rigoroso:
- Se risiedi fiscalmente in Italia, i tuoi redditi esteri vanno dichiarati qui,
- Puoi detrarre le imposte già pagate all’estero,
- Ma non puoi sottrarti alla tassazione italiana solo perché lavori all’estero.
Conclusione
La territorialità del reddito da lavoro non basta a escludere l’imponibilità in Italia, se la residenza fiscale rimane italiana.
Chi lavora all’estero deve quindi fare attenzione non solo a dove percepisce il reddito, ma anche a dove risulta residente ai fini fiscali.
La differenza, come dimostra questa sentenza, può valere parecchio.
